Con la Risoluzione n. 32/E del 24 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella Zfu Centro-Italia, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In particolare, l'Agenzia Entrate:
- ha istituito il nuovo codice tributo “Z165” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2022) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”;
- e ha ridenominato il codice tributo “Z164”, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione prevista dall'articolo 57, comma 6, del DL n. 104 del 2020, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2021. Il citato codice è quindi così ridenominato: "ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) – art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020".
I suddetti codici tributo dovranno essere indicati nel modello F24, da imprese e professionisti localizzati nelle Zone franche urbane delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessate dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016, per continuare a usufruire delle agevolazioni fiscali già previste a loro favore e prorogate dal decreto “Agosto” anche con riferimento agli anni 2021 e 2022 (articolo 57, comma 6, Dl n. 104/2020).