Con l’ordinanza n. 22420 del 15.10.2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei vizi nelle notifiche di atti impositivi e cartelle di pagamento e sulle conseguenze in caso di impugnazione.
Nel caso di specie l’impugnazione delle contribuenti riguarda sia gli avvisi di accertamento, sia le conseguenziali cartelle di pagamento, per motivi attinenti alla pretesa inesistenza o nullità sia della notifica degli atti esattivi, sia di quelli impositivi (con conseguente nullità degli atti esattivi).
La Suprema Corte ritiene che le doglianze attinenti al difetto di notifica devono ritenersi infondate in quanto: "la notificazione dell’atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell’efficacia dello stesso, sicché l’inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell’atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge" (vedi Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 21071 del 24/08/2018); nel caso in esame, le ricorrenti deducono la nullità – inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, che comunque impugnano, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 19, comma 3, D.Igs. n.546 del 1992, per vizi propri unitamente alle cartelle di pagamento, notificate entro i termini di decadenza del potere impositivo.
L’impugnazione della cartella diviene, quindi, lo strumento per contestare la pretesa originaria, essendo in facoltà dell’opponente far valere, ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Igs. n.546 del 1992, il proprio diritto di difesa, che non subisce alcuna compressione, impugnando insieme all’atto notificatogli anche quelli pregressi la cui notificazione sia stata omessa o risulta altrimenti irregolare.
La Corte di Cassazione inoltre rileva che: "in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell’avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli" (Sez. 5 – , Ordinanza n. 13113 del 25/05/2018).
Inoltre per quanto riguarda l’eventuale nullità della notifica della cartella di pagamento, l’impugnazione tempestiva della cartella (nel caso di specie congiuntamente all’avviso di accertamento, per motivi riguardanti la legittimità di quest’ultimo) ha effetto sanante ex art. 156 c.p.c..
L’ordinanza in argomento ribadisce che: "la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art.156 c.p.c." (Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018).
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