Il contribuente non ha presentato prove idonee a attestare che si è spostato con altri mezzi, né ha dimostrato che per le tratte percorse ha utilizzato l’auto a scopo di lavoro.
I costi di carburante e pedaggio dell’auto aziendale possono essere disconosciuti dall’Agenzia delle entrate e recuperati a tassazione ove l’amministrazione, attraverso elementi presuntivi, dimostri l’utilizzo del veicolo, da parte del dipendente, per sue ragioni personali.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 26551 del 23 novembre 2020, ha respinto il ricorso del contribuente confermando e rendendo definitivo l’atto impositivo.