L’Agenzia Entrate, con risposta all’interpello n. 471 del 29 novembre 2023 ha chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il termine di emissione della nota di variazione in diminuzione IVA, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi che coinvolgono la procedura fallimentare, decorre dall’esito dei predetti giudizi, con l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto.