La violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, è suscettibile di tutela non soltanto reale ma anche risarcitoria sicché, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, il proprietario confinante ha diritto ad ottenere sia la tutela per riduzione in pristino, sia la reintegrazione del danno.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione II Civile, nella Sentenza n. 20323 del 23 luglio 2024.