In Gazzetta Ufficiale (n. 31 del 7-02-2022) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022 che individua le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.
Le certificazioni di esenzione, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, devono riportare, nella sezione che include il QR code, i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:
a) cognome e nome;
b) data di nascita;
c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;
e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:
d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;
f) la data di inizio validità della certificazione;
g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.
I dati trattati, per la corretta gestione e generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell'Allegato A pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 deve rilasciare all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), che riporta i dati di cui sopra e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.
Leggi il Comunicato del Ministero della Salute sulle certificazioni di esenzione vaccinazione anti Covid-19.