Con Risoluzione n. 33/E del 2 luglio l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di consulenza giuridica in merito al corretto trattamento, ai fini dell’imposta ipotecaria, applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi dei predetti artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile.
L’Agenzia, in particolare, ha chiarito che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possano godere dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 2, del TUIC. Trattandosi di «formalità […] richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri», tali fattispecie rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIC. In tali casi, infatti, sussistono i presupposti richiesti da tale norma, tenuto conto della natura del soggetto richiedente la formalità (Corte dei Conti) e della sussistenza di un diverso soggetto sul quale devono far carico le relative spese (ente in favore del quale viene richiesta la formalità).
Dunque, concludono le Entrate, le formalità richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti, ad eccezione di quelle effettuate nell’interesse dello “Stato-persona”, che in quanto tali godono dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del TUIC, possono essere eseguite a norma dell’articolo 15 dello stesso TUIC.
Una volta eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del TUIC, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.