Si tratta di un atto antecedente rispetto a quello che trasferisce il bene ricevuto per successione, e, quindi, non può essere considerato come una formalità che consegue alla vendita.
La formalità relativa alla trascrizione di un’accettazione tacita di eredità non rientra nel principio di assorbimento di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 23/2011 e, di conseguenza, è soggetta a tassazione nella misura ordinaria. Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 20520 del 24 luglio 2024.