Con Risposta n. 437 del 26 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano tra quelle definibili in maniera agevolata, ai sensi del comma 191 della Legge 197/2022, le sanzioni irrogate in materia di transfer pricing, se i tributi accertati collegati sono sottoposti a procedura amichevole avviata tra Stati. Trattasi, infatti, di sanzioni correlate a tributi non corrisposti.
Considerato che il pagamento degli altri tributi contenuti nell’avviso non potrà comportare l’azzeramento delle sanzioni correlate ai rilievi sul transfer pricing, e queste non potranno essere definite in maniera agevolata, viene ancora precisato nella risposta, l’unica possibilità dell’istante è quella di rinunciare alle procedure amichevoli in corso e procedere al pagamento dell’imposta.