In tema di divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici, al titolare di pensione di anzianità non è riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di mobilità, atteso che l’art. 6 del d.l. n. 148 del 1993, conv. in l. n. 236 del 1993, per come successivamente modificato e integrato dall’art. 2 del d.l. n. 299 del 1994, nell’attribuire espressamente la facoltà di opzione ai titolari di trattamenti pensionistici di invalidità, ha implicitamente escluso che i trattamenti di disoccupazione possano essere corrisposti a coloro che siano titolari di altri trattamenti pensionistici, non rientrando, peraltro, tale ipotesi tra quelle per le quali l’opzione costituisce una facoltà costituzionalmente necessitata.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 24763 del 17 agosto 2023.