Con Risposta n. 152 del 15 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme generate da attività di studio o da tirocini, anche se comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime speciale per lavoratori impatriati, in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa.
Dunque, non può usufruire del regime speciale previsto dall’articolo 16 del Dlgs n.147/2015 il lavoratore italiano che rientra in Italia per proseguire la sua formazione con un master, che include un tirocinio presso un’azienda italiana e per il quale è riconosciuta un’indennità di partecipazione.