Con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024 la Banca Centrale Europea ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.
La variazione incide sia sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, che sulla misura delle sanzioni civili.
Con Circolare n. 71 dell’11 giugno l’Inps comunica che, a decorrere dal 12 giugno 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,25%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).
La misura del 9,75% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b) del secondo periodo del citato comma 8 dell’articolo 116.
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione civile è dovuta nella stessa misura del 9,75% annuo.