L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26 del 29 agosto 2023, fornisce chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’articolo 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022.
In merito alla determinazione del requisito reddituale e considerato che il comma 62 fa riferimento ai titolari di “reddito di lavoro dipendente”, spiega l’Agenzia, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Inoltre, il limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2023.
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