L’Agenzia Entrate, con la risposta all’interpello n. 437/2022, ha individuato il trattamento fiscale della remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cryptovalute corrisposto a fronte del vincolo di non utilizzo delle stesse per un certo periodo di tempo, considerandolo reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera h) del TUIR.
In particolare l’Agenzia Entrate sostiene che nel caso in cui il wallet delle cryptovalute sia detenuto presso un intermediario finanziario residente in Italia, quest’ultimo è tenuto all’applicazione di una ritenuta di acconto del 26% ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Dpr 600/1973. Inoltre il contribuente non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, applicabili invece alle cryptovalute detenute all’estero o in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.