Con Circolare n. 4/E del 23 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’imposta straordinaria a carico delle banche, calcolata sull’incremento del margine d’interesse, introdotta dall’articolo 26 del Dl n. 104/2023 (c.d. Decreto “Asset”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2023.
Nel documento vengono fornite le istruzioni operative agli Uffici in merito:
- all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
- alla determinazione della base imponibile;
- alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;
- alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta;
- alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile;
- alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le ?imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.
Con precedente Risoluzione n. 7 del 24 gennaio l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta straordinaria, che sono:
- “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″;
- “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″;
- “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104″.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.