Con l’Ordinanza n. 25461 del 21 settembre 2021 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha affermato che il termine utile per la notifica dell’avviso di accertamento, in relazione alla Tassa auto, è il terzo anno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento.
La norma da applicarsi per determinare il termine legale della notifica della cartella esattoriale, infatti, è l’art. 5, comma 51, del DI n. 953 del 1982, come conv., e non l’art. 25, comma primo, lett. c), del Dpr n. 602 del 1973, norma applicabile in relazione a tributi diversi.
Il suddetto art. 5, comma 51, del DI n. 953 del 1982, in particolare, dispone che “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 10 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza, ha accolto il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassato la decisione impugnata e rinviata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.