Con la Sentenza n. 171, depositata l'8 luglio 2022, la Corte Costituzionale ha affermato che la decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie, che sono esercizi commerciali, e le farmacie, che rientrano invece nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.
La decisione di affidare alle farmacie i nuovi servizi sanitari per fronteggiare la pandemia da Covid-19, e non anche alle parafarmacie, si legge nel Comunicato Stampa della Corte, è fondata sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso.