Con la Risposta n. 94 dell’8 febbraio 2021 l’Agenzia Entrate torna ad esprimersi in tema di Superbonus, questa volta in relazione ad interventi effettuati sui cosiddetti “supercondomini”, formati da più edifici in condominio, ognuno con proprio civico e codice fiscale.
Nella Risposta le Entrate chiariscono che possono usufruire del Superbonus i condòmini che, unitamente alla sostituzione dell’impianto termico a servizio dell’intero supercondominio, decidono di realizzare anche l’isolamento termico delle facciate e del tetto dal quale conseguirà la diminuzione di due classi energetiche. Il doppio passaggio di classe, in particolare, dovrà essere attestato mediante gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento.
I condòmini che, invece, hanno deliberato solo la sostituzione dell’;impianto termico, senza realizzare il miglioramento di due classi energetiche, potranno eventualmente fruire dell’Ecobonus (art. 14 del DL n. 63 del 2013).