Il superbollo sembra facile: prendi la carta di circolazione, rilevi i kw. di potenza, moltiplichi per 20 euro i kw. che eccedono i 185, calcoli eventuali riduzioni, compili l’F24 Elementi identificativi ed il gioco è fatto. Veramente non si capisce perché trattandosi di un “giochetto” l’Agenzia delle Entrate non possa mandare un avviso con l’importo da pagare in modo da evitare complicazioni al contribuente: d’altronde si tratta di “incrociare” i dati del PRA.
Ma non è vero, in taluni casi il “giochetto” si complica e perde i connotati della semplicità, così sulla scrivania ti capita ciò che espongo di seguito.
Un mio cliente residente in Piemonte aveva acquistato un’autovettura soggetta a superbollo da un’altra persona residente in Veneto il 22.9.2017, quindi si recava agli uffici dell’ACI e provvedeva a pagare la “normale” tassa di circolazione in Piemonte, poi veniva in studio ed entro il 30 settembre e versava anche il superbollo.
Negli archivi della Regione Piemonte – tassa di circolazione – il mio cliente risulta avere per tale veicolo la “scadenza ricorrente” di agosto, cioè ha termine per pagare la normale tassa di circolazione sino a tutto il mese di settembre.
Il mio cliente riceve ora in notifica un atto di accertamento con la contestazione di non aver pagato il superbollo del 2021 che secondo l’Agenzia delle Entrate scadeva il 01.02.2021 (avendo riguardo alla data di immatricolazione) ed ad abundatiam il mio cliente vendeva il veicolo in questione il 2 febbraio 2021.
Ora sembra che l’Agenzia delle Entrate non tenga conto del fatto che il D.M. Finanze del 7.10.2011 indichi nell’ articolo 3 che “Per gli anni 2012 e seguenti l’addizionale…. è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”, così il mio cliente aveva tempo sino al 30 settembre 2021 per saldare l’addizionale erariale, ma non era obbligato al pagamento in quanto il soggetto obbligato al pagamento è il nuovo proprietario a seguito della vendita avvenuta il 2 febbraio 2021, così come si ha modo di leggere sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Sono tenuti al pagamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).” Poi spero che il nuovo proprietario non abbia la residenza in un’altra Regione….