In caso di successione ereditaria, il possesso mediato dell’immobile non costituisce il presupposto legittimante la titolarità del diritto alla detrazione da parte del de cuius. A tal proposito, trova applicazione l’art. 16-bis, co. 8, TUIR, secondo cui, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette esclusivamente all’erede che detiene materialmente e direttamente il bene.
Così si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con la Sentenza n. 130/1 del 23 marzo 2023. Su questi presupposti, la CGT del Piemonte ha quindi accolto l’appello dell’Ufficio ed ha rilevato che il possesso mediato del bene locato non integra il presupposto legittimante della detenzione materiale e diretta prescritto dalla norma in questione per la detraibilità delle spese di ristrutturazione di un immobile.