Con il messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021 l'Inps fornisce chiarimenti in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”) e sul diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.
Le disposizioni contenute nella precedente circolare, precisa l'Istituto, riguardano esclusivamente questa nuova tipologia di riscatto e non si estendono agli altri tipi di riscatto previsti dalla normativa vigente. Dunque, solo la presentazione della domanda di riscatto cd. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021: il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021.
L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi di studio universitari con le modalità "agevolate" è invece attivabile anche negli anni successivi al 2021.