La Direzione centrale di Roma dell’Agenzia Entrate ha invitato gli uffici a a non considerare più la proroga di 85 giorni, causa Covid, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre. L’agenzia delle Entrate recepisce così l’orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2022, ma che gli uffici hanno notificato nel 2023, applicando la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni, valida solo per l’anno 2020. Gli uffici dovranno programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi dei differimenti previsti dalla norma vigente.
Si ricorda che a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare. Questo significa che, per gli accertamenti relativi all’anno 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, il termine per l’accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 e, pertanto, gli uffici non applicheranno più la tanto contestata proroga a cascata di 85 giorni, causa Covid.