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Startup innovative: il Mise apre al ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive

Data di pubblicazione: 18 Novembre 2020

L’articolo 25, comma 15, D.L. 179/2012 prevede che, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato sia tenuto

  • ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti (rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5),
  • depositando tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

L’articolo 25, comma 16, D.L. 179/2012 (per le startup) e l’articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015 (per le Pmi innovative), dispongono che il mancato deposito della dichiarazione sia equiparato alla perdita dei requisiti, con conseguente cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.

Con la circolare 1/v del 10 settembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito indicazioni alle Camere di Commercio con riferimento ai controlli da effettuare sulle suddette attestazioni di mantenimento dei requisiti di startup e Pmi innovativa.

In particolare il MISE precisa che, fino al momento in cui le Camere di Commercio non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione.
Nell’ottica “più volte sottolineata da questo Ministero di propulsione all’ecosistema delle startup/PMI” il MISE invita poi le Camere di Commercio “a voler inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, a codeste Camere medesime l’attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, codesti Uffici procederanno alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato DL 76/2020”.
In conclusione il MISE richiama per memoria che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l’obbligato, i termini entro cui l’obbligo deve essere assolto, e la natura dell’adempimento, il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione “di eseguire nei termini prescritti, […] depositi presso il registro delle imprese”.

Studio Mario Rossi e Associati

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