Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative nell’anno 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.
In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.
Se l’investitore è un soggetto IRES (persona giuridica) è invece prevista una deduzione sull’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
L’agevolazione è riconosciuta anche se l’investimento non è avvenuto direttamente ma tramite OICR (ovvero fondi comuni di investimento oppure SICAV – società di investimento a capitale variabile) per un importo di investimento complessivo massimo pari a 15.000.000 di euro.
Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Per poter mantenere il beneficio fiscale è necessario che nei 3 anni successivi a quello dell’investimento:
- la quota di capitale sociale derivante dall’investimento non venga ceduta a titolo oneroso;
- il socio investitore non receda o non venga escluso dalla società;
- la società non perda i requisiti di startup innovativa.
Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:
- i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché’ i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir;
- la perdita dei da parte della start-up innovativa dovuta:
- alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,
- o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,
- alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione,
- o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
È previsto anche un onere documentale. Gli investitori devono ricevere e conservare alcuni documenti che devono essergli forniti dalla start up:
- la certificazione del rispetto del limite dei 15 milioni di euro di investimenti ricevuti nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo;
- la certificazione dell’importo sul quale spetta la detrazione/deduzione, da rilasciarsi a cura della start up entro 60 giorni dal conferimento ricevuto; oltre all’importo è necessario specificare anche il titolo giuridico e contabile di destinazione dell’investimento effettuato e se si tratta di versamenti a titolo di capitale sociale e/o a titolo di fondo sovrapprezzo
- la copia del piano d’investimento della start up (business plan) contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.