Con Circolare n. 2-C/2022 del 28 novembre il Consiglio Nazionale Forense rende noti i criteri per la nomina dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, stabiliti in occasione della seduta amministrativa del 18 novembre scorso.
In particolare:
- con riferimento alla prossimità alla sede del procedimento, sono individuati difensori di ufficio gli avvocati che siano iscritti all’Albo ordinario tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’Autorità giudiziaria procedente e che siano inseriti in una o più liste formate e tenute dal medesimo Consiglio;
- relativamente alla reperibilità, sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che sono inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti nonché i difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti;
- in caso di trasferimento dell’intero procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra Autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore di ufficio inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta ex art. 97, comma 5, c.p.p.. La previsione stabilita dal presente punto trova applicazione, in quanto compatibile, per i difensori di ufficio nel processo minorile;
- nel processo minorile i difensori di ufficio, scelti tra quelli inseriti nelle relative liste, sono scelti in relazione all’appartenenza al circondario nel cui distretto è stato commesso il reato ovvero attingendo alla lista tenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del distretto in cui risiede l’indagato;
- nel processo penale militare i difensori di ufficio sono scelti tra quelli che sono inseriti nelle relative liste [lista f)] tenute dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Roma e Verona.