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Stabilite le modalità di informazione delle trattenute delle quote associative sindacali

Data di pubblicazione: 20 Luglio 2020

L’Inps, con la Circolare n. 85 del 14 luglio 2020, illustra le disposizioni normative di cui al decreto ministeriale n. 31/2020, relative all’obbligo per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti un’informazione precisa e puntuale circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

L’articolo 1 del citato decreto stabilisce, come prioritaria, la modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informazione, precisa e puntuale, posto a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici.
Questa modalità, precisa l’Istituto, deve essere adottata sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia in quella di erogazione della pensione medesima, e nello specifico:

  • nel provvedimento di liquidazione della pensione;
  • nei cedolini mensili;
  • nella certificazione annuale della pensione.

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 del citato decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 31/2020, nel caso di presentazione di delega sindacale contestuale alla domanda di pensione inoltrata all’Inps, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della pensione.

Clicca qui per leggere il testo integrale della Circolare.

Fonte: https://www.inps.it

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