La prova della sussistenza dei requisiti di detraibilità incombe, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, sul contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 16364 del 12 giugno 2024.