Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 249936/2021 del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti obbligati, con riferimento all’anno d’imposta 2021.
A partire dall’anno d’imposta 2021, si arricchisce ulteriormente l’elenco dei soggetti tenuti a trasmettere le spese sanitarie al Sistema TS.
Dopo quest’ultima implementazione dei soggetti chiamati a trasmettere i dati al Sistema TS, il quadro completo delle spese sanitarie che saranno presenti nelle dichiarazioni precompilate 2022, riferimento anno d’imposta 2021, è il seguente:
a. ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
b. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c. dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d. servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
e. farmaci per uso veterinario;
f. prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016:
- gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
- gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
- gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 , e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
h. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 marzo 2019:
- strutture sanitarie militari di cui all’art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
i. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 novembre 2019:
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all’albo dei biologi;
j. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 luglio 2021:
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale;
- elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.;
k. spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale od ospedaliera);
l. altre spese sanitarie.