I costi di rifacimento completo, normalmente a carico del proprietario, non possono essere stati sostenuti per il mero adattamento dei locali alle esigenze connesse alla professione del locatario.
Non è detraibile l’Iva relativa alle spese di ristrutturazione completa e radicale di un immobile, condotto in locazione da un architetto e adibito a studio professionale, qualora si tratti di spese straordinarie non consistite "in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connesse all’attività professionale del locatario", risultate prive del requisito di pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione del contribuente e finalizzate ad aggirare l'obbligo di pagamento dell'Iva da parte della “proprietaria-locatrice”, consentendone la detrazione al marito. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 14853 dell’11 maggio 2022.