Con il Provvedimento dell’11 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto modifiche al punto 1.2 del Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019, stabilendo che i dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla cosiddetta "lotteria degli scontrini". I registratori telematici, spiegano infatti le Entrate, in fase di registrazione dei dati dell’operazione possono memorizzare esclusivamente o il codice fiscale (finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale) o il codice lotteria, finalizzato alla partecipazione a quest’ultima. Questo per "garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali".
Dunque, anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono concorrere alla lotteria, purchè il cliente chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.