Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, pari al 15,6423%.
Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite il modello F24 l’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 14 settembre 2020, ha istituito il seguente codice tributo:
- “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.