L’Art. 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha introdotto interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi ed il successivo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, all’Art. 11 ha disposto ulteriori interventi in materia, chiarendo che la sospensione dei versamenti contributivi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Inoltre, il citato articolo 11 , ha previsto l’applicazione della medesima misura anche a favore dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono, come prevalente, una di quelle attività riferite ai codici ATECO puntualmente codificati dalla norma in argomento all’Allegato 2 del medesimo decreto.
L’Inps, con la Circolare n. 128 del 12 novembre, fornisce indicazioni relative ai soggetti interessati alla sospensione contributiva prevista dai suddetti decreti-legge e alle modalità di sospensione e di recupero dei contributi sospesi.