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Sospensione o riduzione attività lavorativa per caldo eccessivo: per l’integrazione salariale conta anche il tasso di umidità

Data di pubblicazione: 31 Luglio 2024

Nel Messaggio n. 2736 del 26 luglio l’Inps, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, fornisce chiarimenti in merito alle modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.

I chiarimenti sono rivolti:

  • ai datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO);
  • ai datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Nel Messaggio viene chiarito ad esempio che, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale, qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
L’Istituto precisa infatti che l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Fonte: https://www.inps.it

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