Il Decreto-legge 2 marzo 2020, 9 pubblicato sulla GU Serie Generale n.53 del 02/03/2020 prevede, tra l’altro, all’articolo 8 commi 1 e 2, la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero di tutta Italia.
In particolare:
“1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati”.
Ma cosa si intende esattamente per imprese turistico-ricettive?
La classificazione delle strutture ricettive del turismo è regolamentata dal Codice del turismo (decreto legislativo n°79 del 23 .5. 2011) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), che definisce le quattro categorie principali per le strutture turistico-ricettive:
1. STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E PARALBERGHIERE:
- Alberghi,
- Motels,
- Residenze turistico alberghiere (con unità abitative complete e arredate ma con servizi di ricevimento pulizia ecc. )
- Alberghi diffusi (unità abitative diffuse in un territorio ma gestite da un unico imprenditore
- Bed and breakfast a gestione imprenditoria
- Centri SPA (Alberghi con offerta di servizi dedicati alla salute e al benessere)
2. STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE :
- Affittacamere
- Bed and breakfast gestite da privati nella propria abitazione
- Case per ferie solitamente di proprietà di enti pubblici che li riservano ai propri dipendenti
- Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (appartamenti e case in affitto stagionale)
- Ostelli per la gioventù
- Attività ricettive in esercizi di ristorazione o in agriturismi (stanze o appartamenti per l’ospitalità collegati e gestiti dallo stesso imprenditore)
- Foresterie per turisti ossia stanze per l’ospitalità presso istituti religiosi, gestite senza finalità di lucro per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
- Centri soggiorno studi, gestiti da enti pubblici o privati, associazioni di categoria o non profit per l’ospitalità finalizzata all’educazione e formazione con attrezzatura specifiche per la didattica e convegni
- Rifugi alpini
3. STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO:
- Villaggi turistici
- Campeggi
- Agricampeggi
4. STRUTTURE RICETTIVE DI MERO SUPPORTO :
- strutture a supporto del campeggio itinerante (aree di sosta camper)
La classificazione può essere integrata dalla normativa delle singole Regioni e Comuni.