Con la Circolare n. 6 del 23 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’impatto della disciplina relativa alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione, a partire dall’8 marzo fino al 31 maggio, previsto dagli Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto "Cura Italia").
A seguito dell’emergenza da Covid-19, chiariscono le Entrate, la sospensione dei termini introdotta dai suddetti articoli è valida anche per i procedimenti di accertamento con adesione.
Durante il periodo di sospensione, su richiesta dei contribuenti e se ciò non contrasta con la tutela della salute pubblica, gli Uffici potranno finalizzare l’accertamento effettuando contraddittori telefonici o in videoconferenza, con successivo scambio e firma dei verbali tramite Pec o posta ordinaria.