Con Interpello n. 2 del 26 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, si è espresso in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ex art. 18 ed art. 41 del Dlgs 81/08 (Testo unico salute e sicurezza).
In particolare, nell’istanza è stato chiesto se tale l’obbligo di sorveglianza sanitaria “sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute”, o se, “ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41”.
Il Ministero del Lavoro ritiene che le disposizioni contenute nel “Testo unico salute e sicurezza” prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41.