Il creditore di un professionista può pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale.
E’ infatti solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, che priva il creditore di tale sua qualità.
A richiamare i suddetti principi la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, nell’Ordinanza n. 16475 del 13 giugno 2024.