Ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata con provvedimento giurisdizionale la casa coniugale.
Ciò anche quando proprietario dell’alloggio sia il genitore del coniuge non assegnatario che aveva concesso in comodato d’uso l’immobile.
La CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 88 del 10.01.2020 ha ritenuto che l’imposizione ricade quindi in capo all’utilizzatore indipendentemente da chi sia titolare del diritto di proprietà.
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