Con Sentenza n. 18724 del 9 luglio la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha statuito che, nel caso in cui ricorrano i presupposti indicati nell’articolo 56-bis del Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni (Dlgs. n. 346/1990), le liberalità indirette che risultano dalla procedura di collaborazione volontaria, stabilite dalla legge n. 186/2014, sono soggette all’imposta di donazione.
L’Amministrazione finanziaria può richiedere la relativa imposta a partire dalla data in cui il contribuente rende l’autodichiarazione in sede di voluntary disclosure.