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Soci di Srl: circolare Inps n. 8/2021 – Si cambia il criterio di calcolo (finalmente)

Data di pubblicazione: 18 Giugno 2021

Com’è noto  l’ INPS sosteneva che la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti nelle gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti fosse costituita da tutti i redditi di impresa, comprendendo in tali redditi anche la quota del reddito dichiarato fiscalmente da società a responsabilità limitata,  anche nel caso in cui tali utili non fossero oggetto di distribuzione  (cfr. la Circolare Inps 102 del 12 giugno 2003 – paragrafo 2); norma assolutamente assurda poiché si andavano a sottoporre a contribuzione redditi che non sono certo classificabili tra i redditi di impresa ma bensì tra i redditi di capitale.

Ne nasceva, nel corso degli anni, un rilevante e corposo contenzioso tra iscritti che detenevano partecipazioni in più di una società a responsabilità limitata  in quanto solo in una di esse, eventualmente, il socio avrebbe potuto prestato la propria opera lavorativa con carattere di continuità e prevalenza, oppure tra titolare di ditta individuale che deteneva partecipazioni anche in una s.r.l., mentre l’Inps indicava che formavano base imponibile per l’obbligo di contribuzione anche gli utili  “maturati ma non riscossi” nelle altre s.r.l,  che costituivano redditi di capitale; peraltro la Corte di Appello delll’Aquila con sentenza 752/2015 pubblicata il 25.6.2015 R.G. 919/2014 accoglieva le istanze dell’iscritto, dichiarando non dovute le contribuzioni su redditi di s.r.l. nelle quali l’istante, quale socio, non prestasse la propria opera lavorativa.

Ora con la Circolare n. 84/2021 l’INPS recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che con la nota  n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale“, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)“.

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.

Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

L’ INPS indica che considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l’avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte  di Cassazione  (veramente il nuovo orientamento è del 2019), in esito al quale con la circolare 81 del 10.06.2021 vengono mutate le indicazioni fornite negli anni da parte dell’Istituto, e in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.

Autore: Dott.ssa Annalisa Forte

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