Con la circolare n. 25E del 18 agosto l’Agenzia ripercorre i più recenti sviluppi della normativa e della prassi in materia di lavoro agile (c.d. smart working) e riassume le ultime novità in tema di lavoratori frontalieri.
Il documento, in particolare, analizza le novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83 e dall’ultimo accordo tra Italia-Svizzera.
Per quanto riguarda lo smart working il documento conferma che, anche in caso di ricorso a questo tipo di modalità di lavoro, si applicano gli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato.
I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche, precisa l’Agenzia Entrate, restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.
Analizzando la tematica dei lavoratori frontalieri, alla luce sia dei recenti chiarimenti forniti in risposta a istanze di interpello che alle modifiche apportate dal nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, l’Agenzia ricorda la nuova definizione di “lavoratore frontaliere”, definito come “qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:
- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.”.
Il nuovo accordo, poi, relativamente al regime impositivo di cui godono i lavoratori transfrontalieri, prevede una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza.
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