Il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, con il quale sono state definite le procedure di iscrizione e di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Inoltre, la conversione del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 ha prorogato al 31 marzo 2021 la scadenza per l’adeguamento degli statuti, con le maggioranze semplificate, per Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) ed Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). L’intento è quello di allineare sempre di più tale scadenza alla data di operatività del RUNTS che oggi inizia ad essere prossima. Pur nell’incertezza, il Registro dovrebbe essere operativo dal mese di aprile 2021.
Con certezza, invece, si può stabilire che, per quanto riguarda le APS e le ODV già iscritte nei rispettivi Registri e per le quali sono state effettuate le modifiche statutarie di adeguamento alla Riforma del Terzo settore, la trasmigrazione nel RUNTS avverrà automaticamente, tramite comunicazione dei dati da parte degli enti che hanno in gestione i Registri stessi. È importante quindi che, per queste due tipologie associative, tutte le modifiche statutarie previste dalla normativa siano effettuate e comunicate prima che il RUNTS diventi operativo in modo tale da poter beneficiare della trasmigrazione automatica.
In generale esiste una scadenza per l’adeguamento degli statuti? La risposta è complessa.
Infatti, se è vero che il legislatore (con una serie di proroghe rispetto al termine originario) fissa al 31 marzo 2021 il termine per l’adeguamento degli statuti, è altrettanto vero che tale termine non è perentorio. In particolare, la scadenza del 31 marzo interessa ODV, APS ed ONLUS che intendano adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore (senza apportare ulteriori e diverse modifiche di carattere interno) utilizzando le procedure e le maggioranze proprie dell’assemblea ordinaria (c.d. procedura semplificata).
Quindi, per tutti gli enti non profit, comprese le ODV, le APS e le ONLUS, è in ogni caso sempre possibile (anche successivamente al 31 marzo) adeguare lo statuto alle indicazioni previste dal Codice del Terzo settore, con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi e deliberativi aggravati rispetto a quella ordinaria). Avendo cura però, come detto prima, se si tratta di ODV e APS, di farlo prima che inizi il processo di trasmigrazione al RUNTS. Gli altri enti potranno invece presentare autonoma domanda di iscrizione una volta che sarà operativo il RUNTS.
Quindi, per riassumere:
– ODV, APS e ONLUS che intendano adeguare i propri statuti inserendo le sole clausole obbligatorie previste dal Codice del Terzo settore e che intendano farlo con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie dovranno obbligatoriamente modificare lo statuto entro il prossimo 31 marzo.
– Le ODV e le APS che intendano rinunciare a tale semplificazione potranno adeguare lo statuto anche oltre il termine del 31 marzo, ma ai fini della trasmigrazione automatica delle informazioni dai rispettivi registri al RUNTS dovranno comunque farlo prima della sua effettiva operatività.
– Tutti gli altri enti potranno procedere con l’adeguamento in qualsiasi momento.
Entriamo nel merito di quali siano gli adempimenti e i passaggi concreti per le modifiche statutarie:
- Il primo passo è la modifica dello statuto inserendo in esso tutte le previsioni richieste dal Codice del Terzo settore per ciascuna tipologia di ente;
- occorre poi che tali modifiche siano approvate da parte del Consiglio Direttivo;
- successivamente deve essere convocata un’assemblea che dovrà deliberare sulla proposta di modifica, secondo le maggioranze previste dallo statuto sociale attualmente vigente (eventualmente con la citata modalità semplificata per APS, ODV e ONLUS entro il 31 marzo);
- una volta deliberate le modifiche, il verbale di assemblea e lo statuto modificato devono essere registrati all’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che la registrazione dei documenti avviene in esenzione da imposta di bollo e di registro per le ODV iscritte e in esenzione dalla sola imposta di bollo per le APS e le ONLUS iscritte;
- le modifiche devono essere infine comunicate ai rispettivi registri di appartenenza (ODV, APS o ONLUS).
È il caso di ricordare che se l’ente che effettua le modifiche è dotato di personalità giuridica, l’assemblea dovrà essere svolta alla presenza di un notaio e quindi per atto pubblico. Un ente non dotato di personalità giuridica che si sia costituito per atto pubblico non ha invece l’obbligo di effettuare per atto pubblico anche le successive modifiche (salvo che nello statuto sia disposto diversamente).