In favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro, in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.
Con la Circolare n. 66 del 20 maggio l’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione della suddetta riduzione contributiva in favore delle aziende che sono state ammesse allo sgravio dei contributi sullo stanziamento relativo al 2022.
Per tale anno, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 148/2015 e quelle che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Il beneficio contributivo, si legge nella Circolare, è incompatibile con qualunque altra agevolazione contributiva prevista, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento e fruita dall’impresa, mentre è consentito il cumulo solo nel caso dell’esonero denominato “Decontribuzione Sud”.