In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall’art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell’immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”.
Così si è espressa la Corte Tributaria di secondo grado del Lazio, nella sentenza n. 6331 del 9 novembre 2023.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la vendita dell’immobile in esame non sia avvenuta nell’ambito dell’accordo patrimoniale in fase di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma in via autonoma, per cui non è stata rispettata la disposizione che vieta la vendita di un bene che ha usufruito dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa entro cinque anni, ovvero in caso di vendita anticipata non viene acquistato un altro immobile entro un anno.