La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 2370/6 del 12 settembre 2024, ha affermato il principio, già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza tributaria, prevale la motivazione, in quanto il dispositivo ha solo la funzione di esprimere la decisione in forma riassuntiva.
Nel caso di specie, la contribuente aveva segnalato una discrasia tra la motivazione del provvedimento contestato (di rigetto del suo appello) e la parte dispositiva (dove era stato, invece, indicato l’accoglimento dell’appello).