Con l’ordinanza n. 29875 del 30.12.2020 la Cassazione ribadisce l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato prima che sia decorsi 60 giorni dall’accesso in azienda.
La ricorrente censura la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 (c.d. "statuto dei diritti del contribuente") nonché per violazione degli artt. 21 septies ed octies della L. n. 241 del 1990, in relazione tutti all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto valido l'avviso di accertamento, ancorché notificato alla contribuente prima del termine di giorni 60 dall'esecuzione dell'accesso presso la stessa da parte di personale dell'Amministrazione Finanziaria.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato in quanto anche recentemente ha statuito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019; Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019) che proprio in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la
prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con
il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio.
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