E’ in vigore dal 2 agosto il Decreto Legislativo n. 103/2024, attuativo dell’art. 27 della L. n. 118/2022, che, al fine di una “semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, introduce disposizioni destinate ad incidere sullo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro, sia relativamente alla programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Con Nota n. 1357 del 31 luglio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce le prime indicazioni operative per gli Uffici ed il personale ispettivo.
Il documento, in particolare, analizza:
- l’ambito di applicazione del Decreto (art.1);
- la semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 2);
- il sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso” (art. 3);
- gli obblighi di consultazione del ascicolo informatico di impresa da parte del soggetto che effettua i controlli (art. 4);
- i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5);
- le violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6);
Nella nota pubblicata l’Ispettorato precisa che le previsioni contenute nel Decreto, ed in particolare quelle di cui all’art. 6 in materia di diffida amministrativa, possano trovare applicazione con riferimento agli illeciti accertati a partire dal 2 agosto, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale.
Le indicazioni riferite all’art. 6, conclude l’Ispettorato, costituiscono atto di indirizzo per la Direzione centrale innovazione ai fini della digitalizzazione della diffida amministrativa.