La disponibilità in un altro Stato di locali o l’iscrizione nel registro delle società commerciali di un altro Paese non determinano la localizzazione del domicilio fiscale fuori dal nostro territorio.
Secondo la Corte di giustizia di II grado della Toscana (sentenza n. 138 del 16 febbraio 2023), il criterio che determina l’assoggettamento delle società al sistema impositivo dello Stato è individuato dalla sede effettiva dell’amministrazione ossia ove sono esercitati di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell’ente: quindi, la sussistenza di elementi di collegamento con uno Stato estero non determina la potestà impositiva di quest’ultimo, se la direzione ed amministrazione dell’ente sono altrove.