E-mail, casella elettronica in uso e contatti diretti da parte di uno studio sito nel Paese con i clienti indicati dalla società con sede in Svizzera sostengono la fittizietà della residenza oltre confine.
La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, con la sentenza n. 851 del 4 settembre 2023, ha stabilito che una scrittura privata, priva di data certa, ove una società si qualifichi fiduciaria, non è idonea a superare l’inversione dell’onere della prova in materia di esterovestizione, se sussiste un complesso di attività, il quale dimostra che le decisioni gestionali, relative ai clienti e ai dipendenti della società, venivano effettivamente prese in Italia, presso uno studio professionale.