In caso di pratica abusiva destinata a ottenere il regime di esenzione Iva, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negarne il beneficio, anche in assenza di disposizioni interne specifiche.
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-171/2023, ha chiarito che la direttiva Iva deve essere interpretata nel senso che se si dimostra che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere la franchigia Iva (di cui beneficiava un’attività esercitata in precedenza da un’altra società), l’impresa di nuova costituzione non può usufruire dell’agevolazione.